La Mestriner & Piccoli si colloca ai vertici della categoria per la produzione di scale antincendio, di sicurezza, di emergenza e antisismiche grazie alla specializzazione e al know how acquisiti dal team in trent'anni di esperienza.
Le nostre scale antincendio sono realizzate in strutture metalliche a geometria variabile, sono destinate ad edifici pubblici e sono atte a consentire il deflusso delle persone in caso di incendi, calamità naturali o eventi simili.
Le scale antincendio devono garantire agibilità, buona percorribilità in caso di panico, robustezza e resistenza a movimenti tellurici causati da un terremoto, e infine, un buon impatto ambientale.
In seconda istanza, la scala antincendio deve essere gradevole esteticamente per adattarsi al contesto circostante e per questo la Mestriner & Piccoli realizza scale personalizzate in base alle singole richieste.
Le scale antincendio di nostra produzione si distinguono:
Le scale antincendio vengono utilizzate come immediata via di fuga per l'evacuazione in caso di incendio, terremoti, calamità naturali in genere. L'installazione di una scala antincendio è obbligatoria in quasi tutte le strutture pubbliche o ad accesso pubblico e in tutti gli edifici nei quali sia esplicitamente richiesta dai vigili del fuoco.
Per comprendere le problematiche relative all'utilizzo di scale di sicurezza e antincendio, vi proponiamo i riferimenti legislativi in vigore attualmente.
Ministero dell'Interno. Nota
Oggetto: caratteristiche geometriche delle scale a rampe non rettilinee
La vigente normativa di prevenzione incendi prevede, ai fini di assicurare il sicuro esodo delle persone in caso di incendio, che le scale siano realizzate con rampe rettilinee e di larghezza non inferiore a cm 120.
Sono ammesse rampe non rettilinee con gradini a pianta trapezioidale, purché la pedata sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione
"2.4. Scale [...] sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno [...]" - (Decreto 16 maggio 1987 n. 246)
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - (Decreto 26 agosto 1992)
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere
"6.6. Scale [...] sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedana del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno [...]" - (Decreto 9 aprile 1994)
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro - (Decreto 10 marzo 1998).